Art. 21 — Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati
La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta, dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giuramento non e' ripetuto se e' gia' stato prestato in occasione di un precedente giudizio.
Testo vigente dal 13 febbraio 1962
