Indice completo degli articoli
Miscellanea
Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Legge 25 gennaio 1962, n. 20
- Aggiornato al
- 7 giugno 1989
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 58
- Art. 1Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusaabrogato
- Art. 2Rapporto, referto e denunciaabrogato
- Art. 3Poteri della Commissione inquirenteabrogato
- Art. 4Esame dei testimoni - Dovere di esibizioneabrogato
- Art. 5Atti della Commissioneabrogato
- Art. 6Commissari delegatiabrogato
- Art. 7Segretezza degli atti della Commissioneabrogato
- Art. 8Rifiuto di obbedienza alla Commissioneabrogato
- Art. 9Autorizzazione a procedereabrogato
- Art. 10Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militareabrogato
- Art. 11Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionaleabrogato
- Art. 12Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzioneabrogato
- Art. 13Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militareabrogato
- Art. 14Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte Costituzionaleabrogato
- Art. 15Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusaabrogato
- Art. 16Procedimento d'accusa per reati connessiabrogato
- Art. 17senza rubrica
- Art. 18Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati
- Art. 19Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio
- Art. 20Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa
- Art. 21Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati
- Art. 22(Compimento degli atti di indagine). 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio
- Art. 23(Poteri della Corte costituzionale). 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1
- Art. 24Fissazione della data del dibattimento
- Art. 25Astensione e ricusazione dei giudici
- Art. 26Composizione dei Collegio giudicante
- Art. 27Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi
- Art. 28Deliberazione e pubblicazione della sentenza
- Art. 29Irrevocabilità e revisione della sentenza
- Art. 30(Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
- Art. 31Poteri nell'esecuzione penale
- Art. 32Amnistia ed indulto - Riabilitazione
- Art. 33Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione
- Art. 34Applicabilità dei codici penale e di procedura penale
- Art. 35Abrogazione di norme precedenti
