Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 22 — (Compimento degli atti di indagine). 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio
Testo vigente dal 7 giugno 1989
