Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 22 — (Compimento degli atti di indagine). 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio

Testo vigente dal 7 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art22 · fonte su Normattiva