Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.
- Art. 1 — Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa
- Art. 2 — Rapporto, referto e denuncia
- Art. 3 — Poteri della Commissione inquirente
- Art. 4 — Esame dei testimoni - Dovere di esibizione
- Art. 5 — Atti della Commissione
- Art. 6 — Commissari delegati
- Art. 7 — Segretezza degli atti della Commissione
- Art. 8 — Rifiuto di obbedienza alla Commissione
- Art. 9 — Autorizzazione a procedere
- Art. 10 — Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare
- Art. 11 — Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale
- Art. 12 — Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione
- Art. 13 — Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare
- Art. 14 — Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte Costituzionale
- Art. 15 — Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa
- Art. 16 — Procedimento d'accusa per reati connessi
- Art. 17
- Art. 18 — Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati
- Art. 19 — Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio
- Art. 20 — Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa
- Art. 21 — Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati
- Art. 22 — (Compimento degli atti di indagine). 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio
- Art. 23 — (Poteri della Corte costituzionale). 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1
- Art. 24 — Fissazione della data del dibattimento
- Art. 25 — Astensione e ricusazione dei giudici
- Art. 26 — Composizione dei Collegio giudicante
- Art. 27 — Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi
- Art. 28 — Deliberazione e pubblicazione della sentenza
- Art. 29 — Irrevocabilità e revisione della sentenza
- Art. 30 — (Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
- Art. 31 — Poteri nell'esecuzione penale
- Art. 32 — Amnistia ed indulto - Riabilitazione
- Art. 33 — Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione
- Art. 34 — Applicabilità dei codici penale e di procedura penale
- Art. 35 — Abrogazione di norme precedenti