La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Testo vigente dal 15 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art17 · fonte su Normattiva