La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformita' delle prescrizioni dell'articolo 27. Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Testo vigente dal 15 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art30 · fonte su Normattiva