E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano ventimila elettori, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non e' ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Sull'ammissibilita' del referendum decide all'unanimita' l'ufficio di presidenza. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art63 · fonte su Normattiva