Art. 44
E' indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando ne facciano richiesta un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione. Non e' ammesso referendum per l'abrogazione: di leggi di bilancio; di leggi tributarie; di leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione. La proposta soggetta al referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non puo' essere presentata domanda di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
