Art. 39
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: - 50.000 elettori della Regione; - due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio; - dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non e' ammesso il referendum nelle materie tributarie e per l'approvazione del bilancio. La legge regionale determina le ulteriori modalita' di attuazione del referendum, disciplinando, anche, il procedimento per la verifica della regolarita' e dell'ammissibilita' delle richieste di referendum. Un referendum non puo' essere indetto prima che sia decorso un anno dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
