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Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti c) e d) dell'allegata tabella B e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sara' provveduto in via prioritaria mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472. Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sara' provveduto alla copertura del 50 per cento di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Al bando di concorso sara' provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonche' le modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557. Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge. Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di eta', salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneita' fisica. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
6La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo - 7aprile 1988, n. 401 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtu' di una precedente legge, che il requisito dell'eta' debba essere posseduto alla data della nomina, anziche' alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato".
Testo in vigore dal 14 aprile 1988 al 20 aprile 2006
