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La concessione del sussidio e' disposta con provvedimento del medico provinciale. La revoca, la sospensione e la riduzione del sussidio vengono disposte con provvedimento motivato dal medico provinciale, per i ricoverati su proposta del direttore sanitario del luogo di cura, sentita, ove esista, la Commissione di almeno tre degenti, e per gli assistiti a domicilio su proposta dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;921~art4 · fonte del testo