Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Testo vigente dal 29 luglio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-14;594~art6 · fonte del testo