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I centralinisti telefonici ciechi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' occupati saranno mantenuti in servizio e, qualora non siano in possesso del diploma professionale, possono essere ammessi a sostenere la prova teorico-pratica prevista dall'art. 3 della presente legge in deroga all'obbligo di cui alla lettera a) dello stesso art. 3.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 24 agosto 1960
