Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici e' istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, e' preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni. Il direttore di mercato e' responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario. Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalita' stabilite dall'autorita' sanitaria provinciale.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art11 · fonte del testo