Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici
Art. 10
Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:
- a)per le vendite:
- 1)i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
- 2)i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
- 3)gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;
- 4)gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;
- b)per gli acquisti:
- 1)i commercianti al minuto;
- 2)gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 3)le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo. Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.
Testo vigente dal 11 aprile 1959
