Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

  • a)per le vendite:
  • 1)i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
  • 2)i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
  • 3)gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;
  • 4)gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;
  • b)per gli acquisti:
  • 1)i commercianti al minuto;
  • 2)gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
  • 3)le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo. Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art10 · fonte del testo