E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Ogni sezione e' composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanita'; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Della prima sezione fanno inoltre parte:

  • 1)due rappresentanti dei produttori agricoli;
  • 2)due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
  • 3)un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Della seconda sezione fanno inoltre parte:
  • 1)tre rappresentanti degli allevatori;
  • 2)due rappresentanti dei commercianti di carni;
  • 3)un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni. Della terza sezione fanno inoltre parte:
  • 1)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
  • 2)tre rappresentanti dei produttori ittici;
  • 3)due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;
  • 4)un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici. I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanita'. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio. La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato. La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame. A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto. 3 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 aprile 1965, n. 410

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La L. 12 aprile 1965, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative".

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398

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Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione centrale per il commercio all' ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici" di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 10 ottobre 1995

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1965 al 10 ottobre 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398

    Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione centrale per il commercio all' ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici" di cui al presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art14 · fonte del testo