Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari. Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi. Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato. Nulla e' innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art1 · fonte del testo