Nei casi di irregolarita' o di inefficienza del mercato, il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del prefetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nomina un Commissario governativo, perche' rimuova le irregolarita' o ridia efficienza al mercato: Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati. La relazione e' trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'art. 4. Il Ministro per l'industria, e per il commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 14, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessita' e per il buon funzionamento del medesimo. Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro puo' pronunciare la revoca della gestione. Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno. Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art13 · fonte del testo