L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 puo' essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalita' giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi. Il Ministro per l'industria, e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneita' dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'art. 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato. I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli enti e consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio. La stessa norma si applica per i mercati gia' istituiti. La convenzione determina i casi e le modalita' per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente. La subconcessione e' vietata ed importa la decadenza della concessione. La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del prefetto.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art5 · fonte del testo