Art. 6
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I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita', se il progetto importi una spesa superiore a 300 milioni di lire. Qualora la spesa sia inferiore a 300 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita'. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Testo in vigore dal 11 aprile 1959 al 25 marzo 1965
