Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato. Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

  • a)all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonche' di conservazione delle merci;
  • b)alle modalita' per la concessione dei magazzini e dei posteggi;
  • c)alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;
  • d)all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;
  • e)all'orario di funzionamento del mercato;
  • f)ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;
  • g)alla misura della, cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;
  • h)alle modalita' per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;
  • i)ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato. Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonche' quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'art. 14.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art8 · fonte del testo