[1]Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gl'interessati possono proporre avanti l'Autorita', giudiziaria le loro opposizioni in relazione alla misura dell'indennita'.
[2]Trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia stata proposta opposizione, l'indennita' determinata in base agli articoli precedenti diviene effettiva e non puo' essere modificata.
Testo vigente dal 20 settembre 1939
