[1]Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gl'interessati possono proporre avanti l'Autorita', giudiziaria le loro opposizioni in relazione alla misura dell'indennita'.

[2]Trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia stata proposta opposizione, l'indennita' determinata in base agli articoli precedenti diviene effettiva e non puo' essere modificata.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art22 · fonte del testo