[1]Eseguito il deposito, gli esproprianti richiedono al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e d'immissione in possesso dei palchi e delle altre cose che vi siano connesse, descritti nello stato di consistenza di cui all'articolo precedente.

[2]Il decreto di cui sopra e' trascritto, a cura, dell'espropriante, nell'ufficio delle ipoteche ed e' successivamente notificato agl'interessati.

[3]La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art21 · fonte del testo