[1]Le disposizioni degli articoli 16 e 17 della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni promosse da Comuni o da altri Enti di diritto pubblico in virtu' della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1221.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 luglio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Alfieri - Grandi - Cobolli-Gigli - Lantini

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art23 · fonte del testo