[1]Quando al diritto di palco sia connessa la comproprieta' di locali comuni ad altri proprietari di palchi, ovvero di talune parti dell'edificio indicate nel terzo comma dell'articolo 2, l'espropriazione del palco si estende di diritto alla quota di partecipazione sulle anzidette cose comuni.

[2]In tal caso e' dovuto all'espropriato un supplemento d'indennita' in relazione al valore della sua quota di comproprieta'.

[3]Tale quota, ove il titolo non disponga altrimenti, si presume eguale a quella degli altri condomini, se trattasi di locali che formano oggetto di comunione fra i proprietari di palchi; se invece la comunione riguardi talune parti dell'edificio indicate nell'articolo 2 la quota espropriata, salvo titolo contrario, si considera, proporzionata al valore del palco in relazione al valore dell'edificio destinato a teatro.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art17 · fonte del testo