[1]Il titolare del diritto di palco non ha alcuna ingerenza nella manutenzione del teatro e nell'amministrazione dell'azienda teatrale.
[2]Spetta unicamente al proprietario o gestore del teatro di predisporre e organizzare i pubblici spettacoli; il titolare del diritto di palco non puo' richiederne, ne' darne, a proprio spese, salvo patto contrario.
Testo vigente dal 20 settembre 1939
