[1]I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.

[2]In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art9 · fonte del testo