[1]I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.
[2]In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.
Testo vigente dal 20 settembre 1939
