[1]Il diritto di palco consiste nella facolta' di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro e' destinato.

[2]L'estensione e le modalita' dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo dalle consuetudini teatrali.

[3]Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprieta' sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art2 · fonte del testo