[1]Le spese necessarie per la conservazione dei palchi sono sostenute dai rispettivi titolari e qualora questi non vi provvedono possono essere sostenute dal proprietario del teatro salvo a questo il, diritto di rivalsa.
[2]Il titolare del diritto di palco puo' liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese su accennate con l'abbandono del suo diritto.
[3]Rientrano fra le spese di cui sopra i contributi per l'assicurazione dell'edificio destinato a teatro contro i rischi cui puo' essere esposto a causa d'incendio, salve le convenzioni particolari riferibili ai singoli palchi.
[4]I titolari del diritto di palco non possono apportare nel palco stesso modificazioni che siano in contrasto con le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro e devono richiedere in ogni caso il preventivo consenso del proprietario del teatro.
Testo vigente dal 20 settembre 1939
