[1]Le spese necessarie per la conservazione dei palchi sono sostenute dai rispettivi titolari e qualora questi non vi provvedono possono essere sostenute dal proprietario del teatro salvo a questo il, diritto di rivalsa.

[2]Il titolare del diritto di palco puo' liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese su accennate con l'abbandono del suo diritto.

[3]Rientrano fra le spese di cui sopra i contributi per l'assicurazione dell'edificio destinato a teatro contro i rischi cui puo' essere esposto a causa d'incendio, salve le convenzioni particolari riferibili ai singoli palchi.

[4]I titolari del diritto di palco non possono apportare nel palco stesso modificazioni che siano in contrasto con le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro e devono richiedere in ogni caso il preventivo consenso del proprietario del teatro.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art4 · fonte del testo