Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1987 al 17 settembre 2011. Leggi il testo vigente →

Le pronunce del CNEL sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia da' atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 17 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art14 · fonte su Normattiva