Art. 14 — Pronunce del CNEL)
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Le pronunce del CNEL sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia da' atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 17 settembre 2011
