Art. 19 — Acquisizioni istruttorie
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Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari. Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 1 gennaio 2015
