Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Art. 3 — Procedura di nomina dei componenti

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I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica. I membri di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 28 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art3 · fonte su Normattiva