Il consorzio puo' riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potra' essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
Il consorzio puo' riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potra' essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art13 · fonte su Normattiva