Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal consorzio, che commercializzera', se conveniente, dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori, interessati. Le quantita' eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del consorzio, per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art7 · fonte su Normattiva