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La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunita' economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale. Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresi', fonti rinnovabili di energia il calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti. L'utilizzazione di tali fonti e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita'.

Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art1 · fonte su Normattiva