Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Art. 2 — Coordinamento degli interventi
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
