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Per lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa temperatura, di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, l'ENEL e' tenuto a stipulare con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 ed all'articolo 12 una convenzione per la cessione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di ricerca e coltivazione. Le convenzioni saranno conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate. La convenzione tipo dovra' contenere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto dei costi della concessione e della ricerca, dei costi degli idrocarburi e del risparmio conseguibile.

Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art19 · fonte su Normattiva