In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4. La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, puo' subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda. La domanda e' comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale e' riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art20 · fonte su Normattiva