Art. 2 — Coordinamento degli interventi
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Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.
Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991
