Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione autonoma Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonche' dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;529~art8 · fonte su Normattiva