Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Art. 23 — Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 104.
Abrogato dal 21 luglio 2012
