Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Art. 24 — Relazione annuale al Parlamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991
