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Chiunque svolga attivita' di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire.

Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art14 · fonte su Normattiva