Chiunque effettui esportazioni ((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,)) in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, ((ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,)) salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1992, n. 222

2

La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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