Art. 24 — Inosservanza delle prescrizioni amministrative
Chiunque effettui esportazioni ((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,)) in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, ((ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,)) salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1992, n. 222
2La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.
Testo vigente dal 22 luglio 2012
