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Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;278~art18 · fonte su Normattiva