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Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. L'abilitazione e' di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-01;537~art1 · fonte del testo