Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010. 172 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennita' speciale nelle seguenti misure lorde mensili: lire 16.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di I grado; lire 25.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di II grado e lire 40.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di 111 grado. Qualora alle operazioni di controllo dello spazio aereo sia adibito personale cui spettino le indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo per un importo pari o superiore a quello dell'indennita' speciale di cui al primo comma, agli interessati e' conservato il trattamento di cui gia' fruiscono in sostituzione dell'indennita' speciale. Se l'importo di detto trattamento e' inferiore, l'indennita' speciale e' corrisposta limitatamente alla differenza. L'indennita' speciale di cui al primo comma non e' cumulabile con quella di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e con quelle professionali e di servizio serale e notturno, di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 276.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-01;537~art2 · fonte del testo