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Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennita' speciale nelle seguenti misure lorde mensili: lire 16.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di I grado; lire 25.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di II grado e lire 40.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di 111 grado. Qualora alle operazioni di controllo dello spazio aereo sia adibito personale cui spettino le indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo per un importo pari o superiore a quello dell'indennita' speciale di cui al primo comma, agli interessati e' conservato il trattamento di cui gia' fruiscono in sostituzione dell'indennita' speciale. Se l'importo di detto trattamento e' inferiore, l'indennita' speciale e' corrisposta limitatamente alla differenza. L'indennita' speciale di cui al primo comma non e' cumulabile con quella di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e con quelle professionali e di servizio serale e notturno, di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 276.
Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 4 luglio 1970
