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All'onere annuo di lire 231.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;537~art6 · fonte del testo