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E' prorogata, per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, la facolta' concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 872, di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori e di quelli della Magistratura collegiale, globalmente considerati.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;827~art2 · fonte del testo